Il Consiglio Nazionale APPC con circolare n. 110 comunica che nella prosecuzione del percorso di ottimizzazione del sistema di regole che definiscono l’aggiornamento professionale continuo, a seguito di numerose richieste pervenute dagli Ordini, e per venire incontro alle esigenze di quei professionisti che, dopo aver subito la sanzione disciplinare della sospensione ai sensi dell’art. 9 del Codice deontologico, intendano recuperare tempestivamente i crediti formativi professionali mancanti, si conferma che si ritiene possibile assolvere a tale adempimento attraverso la partecipazione ad attività accreditate, anche durante il periodo di sospensione.
Resta, ovviamente, ferma l’impossibilità da parte dell’iscritto di svolgere attività professionale durante il periodo di sospensione, a fronte della comminazione della sanzione.