CNAPPC | AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE – Modifica art.9 del Codice Deontologico


16 aprile 2021
Comunicazioni

La modifica dell’articolo 9 – “Aggiornamento professionale” del Codice Deontologico, avvenuta nel corso del 2016, ha introdotto dopo un articolato processo di condivisione, la tipizzazione delle sanzioni nell’ambito delle mancanze disciplinari connesse alla formazione professionale, con la finalità di rendere omogenea l’azione disciplinare nel panorama nazionale.

Negli anni a seguire si è aperto un lungo e partecipato confronto, nei gruppi operativi Deontologia e Formazione, in Delegazione Consultiva, in Conferenza degli Ordini, in Consiglio Nazionale, volto a elaborare una revisione condivisa dei contenuti dell’art. 9, più proporzionale, e delle Linee Guida ai procedimenti disciplinari.

Grazie al prezioso lavoro del Gruppo Operativo Deontologia e dei consulenti, il Consiglio Nazionale ha potuto portare in approvazione i nuovi contenuti dell’art. 9 del Codice Deontologico e delle Linee Guida ai procedimenti disciplinari.

Cogliamo l’occasione per ricordare a tutti gli iscritti l’imminente scadenza del 30/06/2021 per il ravvedimento operoso dei crediti formativi relativi al triennio 2017/2019.

Di seguito si riporta il testo del nuovo articolo 9 del Codice Deontologico che entrerà in vigore dal prossimo 30/04/2021.

Art. 9

(Aggiornamento professionale)

  1. Al fine di garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell’utente e della collettività, e per conseguire l’obiettivo dello sviluppo professionale, ogni Professionista ha l’obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale come previsto dal Regolamento per l’aggiornamento e sviluppo professionale e dalle Linee guida.
  2. La mancata acquisizione dei crediti formativi professionali (CFP) minimi, nel triennio di riferimento, comporta di regola, ferma restando la autonoma valutazione del Consiglio di Disciplina, l’irrogazione delle seguenti sanzioni:
    1. avvertimento nel caso di mancata acquisizione fino ad un massimo di 6 CFP (10%);
    2. censura nel caso di mancata acquisizione di CFP compresa tra 7 e 18 (30%);
    3. sospensione per giorni 15 nel caso di mancata acquisizione compresa tra 19 e 24 CFP (40%)
    4. sospensione per giorni 25 nel caso di mancata acquisizione compresa tra 25 e 36 CFP (60%)
    5. sospensione per giorni 40 nel caso di mancata acquisizione compresa superiore 37 CFP.

Il professionista sanzionato in sede disciplinare per il mancato adempimento dell’obbligo di formazione e aggiornamento è comunque tenuto ad assolvere tale obbligo per il periodo cui si riferisce la sanzione, entro il triennio formativo successivo.

Qualora l’iscritto inadempiente agli obblighi formativi non abbia provveduto a recuperare i CFP mancanti nel triennio successivo, il Collegio di Disciplina, nell’ambito del procedimento disciplinare, valuta la recidiva mediante un aggravio della sanzione.