Si ricorda che il 30 giugno 2021 scadrà il termine per il “ravvedimento operoso” previsto dal punto 9 delle vigenti “Linee guida e di coordinamento attuative del Regolamento per l’aggiornamento e sviluppo professionale continuo”, e relativamente al triennio formativo 2017-2019.
La proroga complessiva di diciotto mesi si è resa necessaria a fronte delle misure di contenimento e contrasto del diffondersi del virus Covid-19, consentendo ampio margine
per tutti gli iscritti a recuperare i CFP mancanti per il triennio 2017-2019.
Ci teniamo a precisare inoltre che l’attuale Codice Deontologico, all’art. 9 (Aggiornamento professionale) stabilisce che:
Il Professionista sanzionato in sede disciplinare per il mancato adempimento dell’obbligo di formazione e aggiornamento è comunque tenuto ad assolvere tale obbligo per il periodo cui si riferisce la sanzione, entro il triennio formativo successivo. Qualora l’iscritto inadempiente agli obblighi formativi non abbia provveduto a recuperare i CFP mancanti nel triennio successivo, il Collegio di Disciplina, nell’ambito del procedimento disciplinare, valuta la recidiva mediante un aggravio della sanzione.
Il personale di segreteria resta a completa disposizione per chiarimenti e/o informazioni qualora necessari.