Formazione Professionale Continua – Scadenza del periodo di ravvedimento operoso


18 giugno 2021
Comunicazioni temporanee

Si ricorda che il 30 giugno 2021 scadrà il termine per il “ravvedimento operoso” previsto dal punto 9 delle vigenti “Linee guida e di coordinamento attuative del Regolamento per l’aggiornamento e sviluppo professionale continuo”, e relativamente al triennio formativo 2017-2019.

La proroga complessiva di diciotto mesi si è resa necessaria a fronte delle misure di contenimento e contrasto del diffondersi del virus Covid-19, consentendo ampio margine
per tutti gli iscritti a recuperare i CFP mancanti per il triennio 2017-2019.

Ci teniamo a precisare inoltre che l’attuale Codice Deontologico, all’art. 9 (Aggiornamento professionale) stabilisce che:

  • Al fine di garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell’utente e della collettività, e per conseguire l’obiettivo dello sviluppo professionale, ogni Professionista ha l’obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale come previsto dal Regolamento per l’aggiornamento e sviluppo professionale e dalle Linee guida.
  • La mancata acquisizione dei crediti formativi professionali (CFP) minimi, nel triennio di riferimento, comporta di regola, ferma restando la autonoma valutazione del Consiglio di Disciplina, l’irrogazione delle seguenti sanzioni:
    1. avvertimento nel caso di mancata acquisizione fino ad un massimo di 6 CFP;
    2. censura nel caso di mancata acquisizione compresa tra 7 e 18 CFP;
    3. sospensione per giorni 15 nel caso di mancata acquisizione compresa tra 19 e 24 CFP;
    4. sospensione per giorni 25 nel caso di mancata acquisizione compresa tra 25 e 36 CFP;
    5. sospensione per giorni 40 nel caso di mancata acquisizione pari o superiore a 37 CFP;

Il Professionista sanzionato in sede disciplinare per il mancato adempimento dell’obbligo di formazione e aggiornamento è comunque tenuto ad assolvere tale obbligo per il periodo cui si riferisce la sanzione, entro il triennio formativo successivo. Qualora l’iscritto inadempiente agli obblighi formativi non abbia provveduto a recuperare i CFP mancanti nel triennio successivo, il Collegio di Disciplina, nell’ambito del procedimento disciplinare, valuta la recidiva mediante un aggravio della sanzione.

Il personale di segreteria resta a completa disposizione per chiarimenti e/o informazioni qualora necessari.