Nel rispetto delle Linee Guida e di Coordinamento del Regolamento per l’aggiornamento e sviluppo professionale continuo 2017, in riferimento all’obbligo formativo che vede il 31.12.2019 come scadenza del secondo triennio, riteniamo doveroso un resoconto che possa essere utilizzato, da ogni iscritto, come promemoria per la verifica del proprio status con eventuale adeguamento della propria posizione debitoria rispetto a tale obbligo:
– Punto 7 delle Linee Guida.
Si ritiene, infine, doveroso ricordare quanto sancito dall’attuale Codice Deontologico che, all’art. 9 (Aggiornamento professionale) stabilisce che:
Il professionista sanzionato in sede disciplinare per il mancato adempimento dell’obbligo di formazione e aggiornamento è comunque tenuto ad assolvere tale obbligo per il periodo cui si riferisce la sanzione, entro il triennio formativo successivo.
Il personale di segreteria è a disposizione per chiarimenti e/o informazioni.