PROMEMORIA SCADENZA II° TRIENNIO FORMATIVO


29 novembre 2019
Comunicazioni

Nel rispetto delle Linee Guida e di Coordinamento del Regolamento per l’aggiornamento e sviluppo professionale continuo 2017, in riferimento all’obbligo formativo che vede il 31.12.2019 come scadenza del secondo triennio, riteniamo doveroso un resoconto che possa essere utilizzato, da ogni iscritto, come promemoria per la verifica del proprio status con eventuale adeguamento della propria posizione debitoria rispetto a tale obbligo:

  • per essere in regola, al 31.12.2019, ogni iscritto dovrà aver conseguito almeno un totale di 60 CFP, di cui 48 CFP ordinari e 12 CFP su discipline ordinistiche (deontologia) – punto 4 delle Linee Guida;
  • coloro che, alla data del 31.12, non avranno conseguito il totale dei CFP (60), potranno usufruire di un ulteriore periodo di 6 mesi (30.06.2020) per il “ravvedimento operoso” – punto 8 delle Linee Guida;
  • eventuali CFP in esubero rispetto al minimo dei 60 (fino ad un massimo di 20 che potranno essere riconosciuti esclusivamente come ordinari), saranno automaticamente conteggiati dal sistema (piattaforma IMATERIA), come già acquisiti nel triennio successivo (2020-2022);
  • coloro che hanno diritto al riconoscimento dell’esonero, potranno creare una nuova istanza nella sezione “le mie certificazioni” della piattaforma di IMATERIA, per:
      • maternità/paternità e adozione;
      • malattia grave/infortunio che determinino l’interruzione dell’attività professionale per almeno 6 mesi continuativi;
      • casi di documentato impedimento derivante da cause di forza maggiore e situazioni di eccezionalità
      • docenti universitari a tempo pieno (ordinari, associati, ricercatori) a cui è precluso l’esercizio della libera professione;
      • iscritti che non esercitano la libera professione neanche occasionalmente per tre anni (con dichiarazione del mancato possesso della P.IVA, della non iscrizione ad INARCASSA e del mancato esercizio dell’attività professionale, neanche occasionale, sia come libero professionista, che come dipendente);
      • neo iscritti per il primo anno d’iscrizione;
      • iscritti con almeno 20 anni di iscrizione all’Albo che abbiano compiuto il 70° anno di età

    – Punto 7 delle Linee Guida.

Si ritiene, infine, doveroso ricordare quanto sancito dall’attuale Codice Deontologico che, all’art. 9 (Aggiornamento professionale) stabilisce che:

  1. Al fine di garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell’utente e della collettività, e per conseguire l’obiettivo dello sviluppo professionale, ogni Professionista ha l’obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale come previsto dal Regolamento per l’aggiornamento e sviluppo professionale e dalle Linee guida.
  2. La mancata acquisizione:
    1. dei crediti formativi professionali triennali minimi, nel limite massimo del venti per cento (12 su 60) comporta l’irrogazione della CENSURA;
    2. di un numero di crediti superiore al venti per cento comporta l’irrogazione della sanzione della SOSPENSIONE, da calcolarsi nella misura di un giorno di sospensione per ogni credito formativo mancante.

Il professionista sanzionato in sede disciplinare per il mancato adempimento dell’obbligo di formazione e aggiornamento è comunque tenuto ad assolvere tale obbligo per il periodo cui si riferisce la sanzione, entro il triennio formativo successivo.

Il personale di segreteria è a disposizione per chiarimenti e/o informazioni.