Tribunale di Arezzo – Ufficio Esecuzioni Immobiliari | Legge n.178/2020 e Decreto Legge n.183/2020


15 gennaio 2021
Comunicazioni

Con la presente comunicazione si segnala che:

  • il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore la Legge 178/2020, che ha introdotto (art.1 commi 376-379) una speciale disciplina in ordine alle procedure esecutive aventi ad oggetto immobili realizzati in regime di edilizia residenziale pubblica convenzionata e agevolata. Alla luce di tale recente previsione normativa, si invitano gli esperti stimatori e i professionisti delegati a segnalare al Tribunale eventuali procedure esecutive aventi ad oggetto tali immobili in ragione dei profitti di nullità e del potere di sospensione delle procedure assegnato al Giudice dell’esecuzione. Per una migliore comprensione si riporta il testo della norma citatata:
    376. Le procedure esecutive aventi a oggetto immobili realizzati in regime di edilizia residenziale pubblica  convenzionata  e  agevolata
    che sono stati finanziati in tutto o in parte con  risorse  pubbliche sono nulle se il creditore procedente non ne ha dato  previa  formale
    comunicazione, tramite posta  elettronica  certificata,  agli  uffici competenti del comune dove  sono  ubicati  gli  immobili  e  all'ente
    erogatore del finanziamento territorialmente competente. La  nullita' e' rilevabile d'ufficio, su  iniziativa  delle  parti,  degli  organi
    vigilanti avvisati ovvero dell'inquilino  detentore,  prenotatario  o socio della societa' soggetta alla procedura esecutiva. 
    377. Nel caso in cui l'esecuzione sia  gia'  iniziata,  il  giudice dell'esecuzione procede alla sospensione del  procedimento  esecutivo
    nelle modalita' di cui al comma 376 per consentire ai soggetti di cui al citato comma 376 di intervenire nella relativa procedura  al  fine
    di tutelare la finalita'  sociale  degli  immobili  e  sospendere  la vendita degli stessi. 
    378. Se la procedura ha avuto inizio su  istanza  dell'istituto  di credito presso il quale  e'  stato  acceso  il  mutuo  fondiario,  il
    giudice verifica d'ufficio la  rispondenza  del  contratto  di  mutuo stipulato ai criteri di cui all'articolo  44  della  legge  5  agosto
    1978, n. 457, e l'inserimento dell'ente creditore  nell'elenco  delle banche convenzionate presso il Ministero delle infrastrutture  e  dei
    trasporti. La mancanza di uno solo dei due requisiti citati determina l'immediata improcedibilita' della procedura esecutiva  ovvero  della
    procedura concorsuale avviata. 
    379. In relazione a immobili di cui ai commi da 376 a 378,  qualora vi  siano  pendenti  procedure  concorsuali,  il  giudice  competente
    sospende il relativo procedimento al fine di procedere alle verifiche definite dai medesimi commi da 376 a 378.
  • inoltre si rammenta che con il decreto legge n. 183/2020 (art. 13, comma 14) il regime di sospensione di legge delle procedure esecutive aventi ad oggetto l’abitazione principale del debitore è stato prorogato sino al 30 giugno 2021. Per le procedure interessate dalla citata sospensione e per le quali sono state emesse le ordinanze di vendita, si ricorda che il professionista delegato dovrà osservare quanto disposto alla lettera A n. 2 del provvedimento del 20 novembre 2020 pubblicato sul sito del Tribunale e già comunicato via e-mail a tutti gli ausiliari. Si invita ciascun delegato a depositare un elenco delle procedure esecutive interessate dalla citata sospensione da inviare all’indirizzo di cancelleria: esecuzionicivili.tribunale.arezzo@giustiziacert.it e francesca.germani@giustizia.it