Si informano gli iscritti che viste le “Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – Legge Comunitaria 21 dicembre 1999 n. 526″ (art. 16 “Norme in materia di domicilio professionale”), che equiparano l’indirizzo di residenza al domicilio professionale, il Consiglio Nazionale APPC ha recentemente introdotto nell’Albo Unico Nazionale la possibilità di rendere pubblico il domicilio professionale al posto della residenza qualora l’iscritto ne faccia richiesta.
Si precisa che sotto la voce “recapiti” è impostato di default a tutti gli iscritti l’indirizzo di residenza; soltanto nel caso in cui l’iscritto volesse rendere pubblico, piuttosto che questo indirizzo, quello del domicilio professionale potrà farne espressa richiesta all’Ordine (esclusivamente tramite e-mail), la Segreteria procederà di conseguenza alla modifica dei dati sull’Albo Unico.
Occorre evidenziare che l’istituto del domicilio professionale non coincide pienamente con quello di domicilio previsto dall’art. 43, comma 1, del Codice Civile (luogo in cui la persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi) il quale ha un’accezione più ampia, comprensiva, oltre che degli aspetti di carattere economico, anche di carattere sociale e familiare, pertanto si deve intendere per “domicilio professionale” il luogo in cui il soggetto esercita stabilmente e prevalentemente la propria attività di libero professionista.