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Accesso civico

Nell’ottica di un’amministrazione più vicina al cittadino e di un’accessibilità totale alle informazioni riguardanti l’attività e l’organizzazione delle pubbliche amministrazioni, con la Legge sulla Trasparenza ( D.lgs. n. 33 del 2013) è stato introdotto il diritto di accesso civico (Disciplinato nell’art. 5 del d.lgs. n. 33/2013).

Grazie a questa figura, ogni cittadino ha il diritto di richiamare le pubbliche amministrazioni al rispetto degli obblighi in materia di trasparenza, con la possibilità di richiedere la pubblicazione di atti, documenti e informazioni che singoli enti pubblici detengono e che, per qualsiasi motivo, non sono stati ancora divulgati.

Con la Delibera della Autorita’ Nazionale Anticorruzione del 28 dicembre 2016 (in G.U.R.I. 10 gennaio 2017 n. 7) sono state pubblicate le linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 33/2013.
L’ANAC ha previsto dei chiarimenti e spiegazioni, mediante tali linee guida, sull’accesso civico, il quale consente di accedere non solo ai dati, alle informazioni e ai documenti in possesso di una Pubblica Amministrazione per i quali esistono specifici obblighi di pubblicazione (per i quali permane, comunque, l’obbligo dell’Amministrazione di pubblicare quanto richiesto, nel caso in cui non fosse già presente sul sito istituzionale), ma anche ai dati e ai documenti per i quali non esiste l’obbligo di pubblicazione e che l’Amministrazione predetta deve quindi fornire al richiedente.
Questa nuova forma di accesso si distingue dalla disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi (articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241). Con l’accesso civico, la richiesta di accesso non richiede alcuna qualificazione e motivazione, per cui il richiedente non deve dimostrare di essere titolare di un «interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso».
A fronte delle nuove regole normate negli artt. 5 e 5 bis del D.Lgs 33/2013, l’ANAC ha chiarito con tali linee guida, le limitazioni all’accesso civico, (punto 5.2), eccezioni assolute per l’accesso civico (par. 6), limiti al diritto di accesso generalizzato derivanti dalla tutela di interessi pubblici (par. 7) e altri limiti (par 8) come protezione dei dati personali, libertà e segretezza della corrispondenza, interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi proprietà intellettuale, diritto d’autore e segreti commerciali.

Solo in caso di mancata presenza, nei siti istituzionali delle amministrazioni, delle necessarie indicazioni relative all’istituto dell’accesso civico o di mancata risposta alla richiesta di accesso civico, sarà possibile inoltrare segnalazioni all’ANAC.

Accesso Civico

Modulo accesso civico


Anticorruzione

Gestione e mappatura del rischio 2015

Relazione esplicativa sull’attivita’ svolta nel 2015

Scheda per la predisposizione della relazione annuale della corruzione – 2015

        Scheda per la predisposizione della relazione annuale della corruzione – 2016


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