A fronte della pubblicazioni del DL 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. DL Semplificazioni) sulla GURI n. 178 del 16.7.2020, si segnala una norma di impatto per gli Ordini, efficace a partire dal 17 luglio 2020. Il Decreto Legge, adeguando il testo vigente del Codice dell’Amministrazione digitale (D.Lgs 82/2005), ha introdotto, all’art. 37, per i professionisti iscritti all’Albo l’obbligo del domicilio digitale, e cioè un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata.
Nell’innovare il previgente testo del D.Lgs 82/2005, viene previsto che il professionista che non comunica il proprio domicilio digitale all’albo è obbligatoriamente soggetto a diffida ad adempiere, entro trenta giorni, da parte dell’Ordine di appartenenza, ed, in caso di mancata ottemperanza alla diffida, l’Ordine commina la sanzione della sospensione dall’albo fino alla comunicazione dello stesso domicilio digitale.
La legge n. 2/2009 (“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale”), al comma 7 dell’art. 16, stabilisce che “i professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato comunicano ai rispettivi ordini o collegi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6 entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto”.
Lo stesso Codice Deontologico degli Architetti, P.P.C. italiani, al comma 5 dell’art. 4 (obblighi nei confronti della professione), stabilisce che “costituisce illecito disciplinare la mancata comunicazione del proprio indirizzo di posta elettronica certificata all’Ordine presso cui si è iscritti”.
Ricordando che il Consiglio dell’Ordine, nell’anno 2009, ha deliberato di sostenere integralmente i costi relativi all’attivazione di caselle PEC intestate ai propri iscritti (tramite apposita convenzione), considerata l’obbligatorietà imposta dalla normativa sopracitata, al fine di evitare provvedimenti disciplinari per il mancato rispetto della stessa, coloro che non avessero ancora attivato e comunicato all’Ordine l’indirizzo di una casella PEC personale, devono recarsi presso la Segreteria dell’Ordine per procedere all’attivazione della casella PEC, presentando il modulo di richiesta di attivazione (in allegato) debitamente compilato e corredato di una copia di un documento di identità in corso di validità.