FAQ – Professione


SICUREZZA

Corretta modalità di aggiornamento per il mantenimento dell’abilitazione alla figura di Coordinatore per la Sicurezza

Come è noto, l’allegato XIV del D.Lgs. 81/08 stabilisce che l’obbligo di aggiornamento per i tecnici abilitati deve essere “a cadenza quinquennale della durata complessiva di 40 ore, da effettuare anche per mezzo di diversi moduli nell’arco del quinquennio”, senza altro specificare.

In merito alla decorrenza dell’aggiornamento, possiamo riferirci all'”Accordo finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell’articolo 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni” (Conferenza Stato e Regioni del 07.07.2016), che all’art. 10 dell’allegato A, oltre a stabilire che “l’assenza della regolare frequenza ai corsi di aggiornamento, qualora previsti, non fa venir meno il credito formativo maturato dalla regolare frequenza ai corsi abilitanti”, conclude che “il completamento dell’aggiornamento, pur se effettuato in ritardo, consente di ritornare ad eseguire la funzione esercitata” e che, i tecnici abilitati, “dovranno, in ogni istante, poter dimostrare che nel quinquennio antecedente hanno partecipato a corsi di formazione per un numero di ore non inferiore a quello minimo previsto”.

A conferma di quanto sopra esposto, possiamo fare riferimento anche all’interpello 17/2013 del 20.12.2013, che cita testualmente: “il mancalo aggiornamento comporta l’impossibilità, da parte del RSPP o dell’ASPP, di poter esercitare i propri compiti fintanto che non completi l’aggiornamento, riferito al quinquennio appena concluso”, stabilendo, nel successivo paragrafo, che “quanto disciplinato per la figura del RSPP e dell’ASPP trovi applicazione anche nel caso dei coordinatori i quali devono provvedere all’aggiornamento secondo quanto previsto dall’Allegato XIV del D.Lgs. n. 81/2008”.