Il Comune di Civitella in val di Chiana rende noto che è indetta una selezione pubblica per la nomina dei tre componenti della Commissione per il Paesaggio, scelti tra gli esperti in materia paesaggistica ed ambientale ai sensi e per gli effetti dell’articolo 153 della L.R. n. 65/2014;
In relazione alle specifiche finalità dell’incarico di consulenza tecnica, in seno alla Commissione possono essere nominati in qualità di esperti in materia paesaggistica, ai sensi del suddetto articolo153 comma 6:
- professori e ricercatori universitari di ruolo nelle materie storiche, artistiche, architettoniche, paesaggistiche, urbanistiche e agronomiche;
- professionisti che siano o siano stati iscritti agli albi professionali con particolare, pluriennale e qualificata esperienza in materia di tutela del paesaggio, progettazione architettonica e urbana, di pianificazione territoriale e progettazione del territorio, in materia agronomo-forestale o in materia geologica, muniti di diploma di laurea specialistica o equivalente attinente alle medesime materie;
- dipendenti dello Stato e di enti pubblici, anche in quiescenza, che siano stati responsabili, per un periodo non inferiore a cinque anni, di una struttura organizzativa della pubblica amministrazione con competenze su temi attinenti al paesaggio.
La domanda, redatta su carta libera (utilizzando il Modulo allegato) ed indirizzata al Comune di Civitella in val di Chiana, completa delle generalità del richiedente con l’indicazione della residenza ed esatto recapito PEC al quale si intende ricevere le comunicazioni inerenti il presente avviso dovrà pervenire per PEC all’indirizzo civichiana@postacert.toscana.it, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 05 dicembre 2016.
La stessa dovrà essere corredata:
- da copia di documento di identità in corso di validità;
- da curriculum professionale, sottoscritto dal candidato, completo dei dati anagrafici, dei titoli di studio, iscrizione all’albo professionale, eventuali titoli di servizio e ruolo ricoperto presso Pubbliche Amministrazioni e di tutte le informazioni che consentono di vagliare adeguatamente la competenza in merito agli specifici titoli di esperienza e professionalità nella materia, richiesti dalla citata normativa regionale;
- da dichiarazione, resa nelle forme previste dagli artt. 38 e 46 del D.P.R. 28.L2.2000 n. 445, sottoscritta dal candidato, di non aver riportato condanne penali, di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione e di non essere a conoscenza dell’esistenza a proprio carico di procedimenti per l’applicazione di misure dì prevenzione;
- da dichiarazione di non aver riportato, nell’espletamento di attività elettive, di pubblico impiego o professionali, provvedimenti o sanzioni che abbiano comportato la sospensione dalla carica, dal servizio o dall’albo professionale;
- dall’autorizzazione al trattamento dei propri dati personali, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del d.lgs. 196/2003;
- dichiarazione di essere a conoscenza del fatto che, per tutto il periodo di svolgimento dell’incarico (cinque anni), “ … non possono svolgere attività professionale che riguardi la tipologia di atti in materia edilizia ed urbanistica di competenza dell’ente o degli enti presso i quali la commissione è costituita, per il periodo in cui svolgono le relative funzioni.”
La nomina dei membri della Commissione Comunale per il Paesaggio è effettuata dalla Giunta Comunale sulla base delle domande presentate, esaminati i curricula, tenendo conto dei Titoli e dell’esperienza professionale e considerando, quale elemento qualificante, esperienze attinenti con gli argomenti trattati dalla Commissione.
Sono incompatibili i soggetti che, per legge, in rappresentanza di altre amministrazioni, devono esprimersi, anche in sede di controllo, sulle stesse pratiche su cui è tenuta ad esprimersi la Commissione per il Paesaggio. Non possono far parte della Commissione per il paesaggio i consiglieri comunali, i membri della giunta ed i dipendenti dell’Amministrazione Comunale. I membri della commissione restano in carica per cinque anni, salvo diversa disposizione prevista nei regolamenti dei soggetti di cui all’articolo 151 della L.R. 65/2014. Essi possono essere nominati una sola volta nello stesso territorio e non possono svolgere attività professionale che riguardi la tipologia di atti in materia edilizia ed urbanistica di competenza dell’ente o degli enti presso i quali la commissione è costituita, per il periodo in cui svolgono le relative funzioni.
Avviso Pubblico per la nomina della Commissione per il Paesaggio