ORDINE APPC Arezzo | Nuovo Regolamento per la designazione di terne inerenti i collaudi statici


8 marzo 2019
Comunicazioni

 Il Consiglio dell’Ordine APPC di Arezzo, con delibera nr. 4/19 del 18 febbraio 2019, ha approvato il nuovo “Regolamento per la designazione di terne inerenti i collaudi statici”, che sostituisce integralmente il precedente “Regolamento consiliare per i collaudi” in vigore dal 4 marzo 1996.

Questo nuovo Regolamento, annullando completamente le disponibilità fino ad oggi comunicate all’Ordine, prevede la costituzione di un elenco di architetti che abbiano presentato apposita istanza all’Ordine (modello in calce al Regolamento) che, compilata e sottoscritta, dovrà essere inviata tramite pec (archarezzo@pec.aruba.it).

 Il costituendo elenco sarà costantemente aggiornato con le istanze degli iscritti che, al momento dell’invio, dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

a)      Iscrizione all’Ordine nella sezione “A” – settore “Architettura” dell’Albo professionale (DPR 328/2001);

b)      anzianità di iscrizione di almeno 10 (dieci) anni all’albo professionale con la qualifica di architetto.

 Gli iscritti nell’elenco, per essere ternati, dovranno:

          essere in regola con il pagamento annuale della quota di iscrizione;

          non avere pendenze economiche di qualsiasi genere con l’Ordine;

          essere in regola con gli obblighi formativi (triennio di interesse);

          non essere oggetto di provvedimenti disciplinari in corso.

Si ritiene opportuno allegare la Legge 5 novembre 1971 N.1086 “Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica”, che indica all’Art. 1 – Disposizioni generali

Sono considerate opere in conglomerato cementizio armato normale quelle composte da un complesso di strutture in conglomerato cementizio ed armature che assolvono ad una funzione statica.
Sono considerate opere in conglomerato cementizio armato precompresso quelle composte di strutture in conglomerato cementizio ed armature nelle quali si imprime artificialmente uno stato di sollecitazione addi-zionale di natura ed entità tali da assicurare permanentemente l’effetto statico voluto.
Sono considerate opere a struttura metallica quelle nelle quali la statica è assicurata, in tutto o in parte, da elementi strutturali in acciaio o in altri metalli.
La realizzazione delle opere di cui ai commi precedenti deve avvenire in modo tale da assicurare la perfetta stabilità e sicurezza delle strutture, e da evitare qualsiasi pericolo per la pubblica incolumità.

e successivamente all’Art. 7 – Collaudo statico

Tutte le opere di cui all’articolo 1 debbono essere sottoposte a collaudo statico. Il collaudo deve essere eseguito da un ingegnere o da un architetto, iscritto all’albo da almeno dieci anni, che non sia intervenuto in alcun modo nella progettazione, direzione ed esecuzione dell’opera. La nomina del collaudatore spetta al committente il quale ha l’obbligo di comunicarla al genio civile entro 60 giorni dall’ultimazione dei lavori. Il committente preciserà altresì i termini di tempo entro i quali dovranno essere completate le operazioni di collaudo. Quando non esiste il committente ed il costruttore esegue in proprio, è fatto obbligo al costruttore di chiedere, nel termine indicato nel precedente comma, all’ordine provinciale degli ingegneri o a quello degli architetti, la designazione di una terna di nominativi fra i quali sceglie il collaudatore. Il collaudatore deve redigere due copie del certificato di collaudo e trasmetterle all’ufficio del genio civile, il quale provvede a restituirne una copia, con l’attestazione dell’avvenuto deposito da consegnare al committente. Per le opere costruite per conto dello Stato e degli enti di cui all’ultimo comma dell’articolo 4, gli obblighi previsti dal terzo e dal quinto comma del presente articolo non sussistono.