Alla luce delle numerose richieste di chiarimenti pervenute all’Ordine in merito all’eventuale obbligo per gli iscritti del possesso della patente a crediti, si trasmette in allegato la circolare dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro contenente le prime indicazioni sull’ “articolo 27 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante “Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti” – D.M. 18 settembre 2024 n. 132”, dove (al punto 1 – “soggetti interessati”) viene specificato che “per espressa previsione normativa sono esclusi i soggetti che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale (ad esempio ingegneri, architetti, geometri, ecc.)”.
Essendo a conoscenza del fatto che i recenti dubbi interpretativi derivano dal fatto che il suddetto esonero non sia stato riconosciuto agli archeologi, si ritiene che l’argomento sia ben chiarito nel quesito numero 11 delle FAQ pubblicate sul sito istituzionale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (https://www.ispettorato.gov.it/2024/10/15/patente-a-crediti-faq/), dove viene specificato che “Gli archeologi “operano” nei cantieri […] Pertanto […] devono essere in possesso della patente a crediti”.
Premesso tutto quanto sopra, si ritiene che per gli architetti non ci siano dubbi interpretativi e che le suddette tesi siano sostenute anche dal consulente legale dell’Ordine nel parere pubblicato sul sito all’indirizzo https://mailchi.mp/cee1d6c3080f/patente-a-crediti-nei-cantieri?e=f5225cdee4.
Certi di aver esaurientemente chiarito l’argomento, la segreteria ed il Consiglio dell’Ordine restano a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.