Si ricorda a tutti gli iscritti che, nel rispetto delle LINEE GUIDA E DI COORDINAMENTO ATTUATIVE DEL REGOLAMENTO PER L’AGGIORNAMENTO E LO SVILUPPO PROFESSIONALE CONTINUO ed in riferimento all’obbligo formativo relativo al triennio 2020-2021-2022, la scadenza per l’ottenimento dei crediti previsti (48 Ordinari + 12 Deontologici) è fissata SENZA ALCUNA POSSIBILITA’ DI ULTERIORE PROROGA al prossimo 31/12/2023.
Si rammenta che l’attuale Codice Deontologico, all’art. 9 (Aggiornamento professionale) stabilisce che:
- Al fine di garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell’utente e della collettività, e per conseguire l’obiettivo dello sviluppo professionale, ogni Professionista ha l’obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale come previsto dal Regolamento per l’aggiornamento e sviluppo professionale e dalle Linee guida.
- La mancata acquisizione dei crediti formativi professionali (CFP) minimi, nel triennio di riferimento, comporta di regola, ferma restando la autonoma valutazione del Consiglio di Disciplina, l’irrogazione delle seguenti sanzioni:
- avvertimento nel caso di mancata acquisizione fino ad un massimo di 6 CFP;
- censura nel caso di mancata acquisizione compresa tra 7 e 18 CFP;
- sospensione per giorni 15 nel caso di mancata acquisizione compresa tra 19 e 24 CFP;
- sospensione per giorni 25 nel caso di mancata acquisizione compresa tra 25 e 36 CFP;
- sospensione per giorni 40 nel caso di mancata acquisizione pari o superiore a 37 CFP;
Il Professionista sanzionato in sede disciplinare per il mancato adempimento dell’obbligo di formazione e aggiornamento è comunque tenuto ad assolvere tale obbligo per il periodo cui si riferisce la sanzione, entro il triennio formativo successivo. Qualora l’iscritto inadempiente agli obblighi formativi non abbia provveduto a recuperare i CFP mancanti nel triennio successivo, il Collegio di Disciplina, nell’ambito del procedimento disciplinare, valuta la recidiva mediante un aggravio della sanzione.
Si pregano pertanto tutti gli iscritti di voler procedere all’aggiornamento dei CFP eventualmente mancanti entro la suddetta scadenza (31/12/2023) per non incorrere nelle predette sanzioni.
Riteniamo utile ricordare che nel caso si abbia diritto al riconoscimento dell’esonero, sarà possibile creare una nuova istanza nella sezione “Esoneri e certificazioni” della piattaforma PORTALE DEI SERVIZI [Modalita-richiesta-esonero-o-autocertificazione-PORTALE-DEI-SERVIZI] esclusivamente per i seguenti motivi (Punto 7 delle Linee Guida):
- maternità, paternità, adozione ed affidamento;
- malattia grave o infortunio che determinino l’interruzione dell’attività professionale anche parziale;
- non esercizio della professione neanche occasionalmente per un anno (con dichiarazione del mancato possesso della P.IVA, della non iscrizione ad INARCASSA e del mancato esercizio dell’attività professionale, neanche occasionale, sia come libero professionista, che come dipendente);
- altri casi di documentato impedimento derivante da cause di forza maggiore e situazioni di eccezionalità;
- docenti universitari a tempo pieno (ordinari, associati, ricercatori) a cui è precluso l’esercizio della libera professione;
- neo iscritti per il primo anno d’iscrizione;
- iscritti con almeno 20 anni di iscrizione all’Albo che abbiano compiuto il 70° anno di età.
Menzioniamo, infine, la possibilità per gli iscritti di richiedere la registrazione di crediti tramite autocertificazione all’interno della sezione “Esoneri e certificazioni” della piattaforma PORTALE DEI SERVIZI [Modalita-richiesta-esonero-o-autocertificazione-PORTALE-DEI-SERVIZI], nei seguenti casi:
- Corsi abilitanti e loro aggiornamenti (professionista antincendio, sicurezza, acustica, RSPP);
- Master universitario, assegno o dottorato di ricerca, scuole di specializzazione o ulteriore laurea;
- Mostre, fiere, visite od altri eventi assimilabili;
- Monografie, articoli od altri saggi scientifici-tecnico/professionali;
- Esercitazioni e mobilitazioni di Protezione Civile;
- Formazione erogata da Enti Pubblici ai propri dipendenti;
- Corsi o seminari erogati da altri Ordini o Collegi (cioè organizzati da altre categorie professionali, non appartenenti agli Ordini degli Architetti PPC italiani, ad esempio Ordine degli ingegneri, Collegio dei Geometri, etc.);
- Corsi o seminari organizzati da Enti Pubblici di chiara valenza formativa (Regioni, ENEA, CNR..);
- Premi e menzioni per la partecipazione a concorsi di progettazione;
- ESTERO – Corsi di aggiornamento svolti all’estero;
- ESTERO – Seminari, convegni, giornate di studio, conferenze a cui si è partecipato all’estero.
Ringraziando per l’attenzione, nella speranza di una proficua collaborazione, si comunica che il personale di segreteria resta a completa disposizione per chiarimenti e/o informazioni qualora necessari.